Whistleblowing
In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il D.lgs. n.24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, il quale introduce nuove disposizioni in materia di whistleblowing.
Il decreto si applica ai soggetti del settore pubblico e del settore privato; con particolare riferimento a quest’ultimo settore, la normativa estende le protezioni ai segnalanti che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati o, anche sotto tale limite, agli enti che si occupano dei cd. Settori sensibili (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente) e a quelli adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001
La norma in oggetto e le nuove linee guida di ANAC (vd Delib n°311 del 12 luglio 2023), prevedono la possibilità di effettuare segnalazioni attraverso strumenti informatici, e/documentali e/o in forma orale.
Le procedure per la gestione delle segnalazioni, indipendentemente del canale utilizzato, devono, in ogni caso, garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione eventualmente allegata.
SINGULARITY & CO. S.P.A. ha predisposto specifica procedura per la raccolta delle segnalazioni in formato documentale, con modalità elettroniche (utilizzo di mail) ed in forma orale. Indipendentemente dal canale utilizzato, al segnalante è comunque richiesta la compilazione di un apposito format documentale contenente le informazioni utili e necessarie per un’idonea istruttoria.
Le modalità di gestione delle segnalazioni sono le seguenti:
- la segnalazione viene formalizzata mediante l’uso di apposito modulo di segnalazione che può essere inviato tramite posta o mail. In caso di segnalazione orale verrà ugualmente richiesto al segnalante la compilazione del modulo di segnalazione. Ai fini della completa applicabilità del Decreto, il modulo deve riportare i dati del segnalante. Le segnalazioni anonime saranno prese in carico solo se adeguatamente circostanziata, ma non potranno essere assoggettate ai requisiti normativi del D.lgs. 24/2023;
- la segnalazione viene ricevuta dall’Organo di Valutazione e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità e tutela della riservatezza nei confronti del segnalante così come definito dalla norma;
- successivamente l’invio della segnalazione nelle modalità sopra indicate, l’Organo di Valutazione fornisce formale riscontro al segnalante entro 7 giorni dalla presa in carico. Entro i successivi 90 giorni l’Organo di Valutazione si impegna a concludere l'istruttoria con comunicazione dell’esito al segnalante.
Il modulo di segnalazione è predisposto per accogliere le segnalazioni relative a:
Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
Tutele e garanzie per il soggetto che effettua la segnalazione
- Protezione della riservatezza delle persone segnalanti
- l'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
- la protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante;
- la protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
- Rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali
- Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dai soggetti del settore pubblico e privato, nonché da ANAC, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei princìpi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
- Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione.
SINGULARITY SPA ha predisposto una procedura che, con maggior dettaglio, definisce i requisiti per l’invio della segnalazione, la sua presa in carico e la successiva gestione.
Si invitano i dipendenti e tutti i soggetti interessati a prenderne visione.
Prima di formalizzare la segnalazione si invita ulteriormente il segnalante a leggere l'informativa sul trattamento dei dati personali.